Pubblicato il

CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE

E’ stato riaperto il canale telematico per l’invio delle domande per il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale introdotto dal Decreto “Sostegni-bis”.

Il credito è pari al 30% delle spese sostenute a giugno, luglio e agosto 2021.

Per accedere al beneficio, va comunicato all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nei suddetti tre mesi.

La comunicazione può essere inviata solo con modalità telematica direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato.

Condividi

Pubblicato il

CONTRIBUTI CATA FVG FINO AL 31/10/2021

Si segnala che fino al 31 ottobre 2021 le imprese artigiane potranno presentare al CATA ARTIGIANATO FVG, esclusivamente per via telematica tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), la domanda di contributo unitamente alla rendicontazione delle spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2020 per l’ammodernamento tecnologico.

Il contributo è a fondo perduto secondo la regola “de minimis” e possono beneficiare le imprese artigiane iscritte all’Albo Imprese Artigiane (AIA) da almeno tre anni.

Sono ammesse le spese per l’acquisto ed installazione di macchinari, macchine operatrici prive di targa, impianti, strumenti ed attrezzature nuove di fabbrica; hardware e beni immateriali quali software e licenze d’uso.

L’intensità dell’aiuto è fissata pari al 40%, da un minimo di € 3.000,00 fino ad un massimo di € 20.000,00.

L’incentivo è cumulabile con le misure statali e con altre misure agevolative fiscali non costituenti aiuti di stato.

Condividi

Pubblicato il

GAS FLUORURATI

Registro Nazionale e discipline

 Il 9 gennaio 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018, che attua il Regolamento (UE) 517/2014 sui gas fluorati ad effetto serra e abroga il Regolamento (UE) 842/2006 e il precedente D.P.R. n. 43 del 27/01/2012.

L’articolo 15 del D.P.R. conferma l’obbligo di iscrizione al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate (già previsto dal precedente D.P.R. 43/2012), per imprese e persone che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati nonché di controllo e recupero dei gas.

Gli articoli più importanti sono quelli relativi alle alla vendita e all’acquisto di gas.

Sul nuovo Decreto Legislativo viene quindi riportato:

Art. 9  Violazione degli obblighi stabiliti dall’articolo 11 del regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di restrizioni all’immissione in commercio.

  1. Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra a persone fisiche o imprese che non sono in possesso del pertinente certificato o attestato rilasciato ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 146 del 2018, per le attività di cui all’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 517/2014, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro.
  1. Le persone fisiche o imprese che acquistano gas fluorurati a effetto serra per le attività di cui all’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 517/2014, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, senza essere in possesso del pertinente certificato o attestato rilasciato ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro.
  1. Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra per le attività di cui all’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 517/2014, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, che non inseriscono nella Banca Dati di cui all’articolo 16, del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018 le informazioni ivi previste al comma 2, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro.

Condividi